La Puglia diventa zona gialla: ecco cosa cambia
„
La Puglia è zona gialla, almeno per le prossime due settimane. Cambierà fascia da domenica passando allo scenario di rischio più basso. Sulla scorta degli ultimi dati del bollettino della sorveglianza integrata Covid19 elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità, il ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso oggi la nuova ordinanza che ha riconsiderato la mappa delle regioni.
Ora si può circolare liberamente tra i comuni pugliesi dalle 5 alle 22 senza bisogno dell’autocertificazione, tranne che nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio, date in cui lo spostamento tra comuni è vietato dal decreto legge n. 58 del 2 dicembre 2020 recepito anche all’interno del Dpcm del 3 dicembre. Dalle 22 alle 5 si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.
Possono riaprire dalle 5 alle 18 le attività di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Allo stesso tavolo possono sedersi 4 persone al massimo, a meno che i clienti siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, è consentito l’asporto, ma vige il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze delle attività. Negli alberghi e in altre strutture ricettive la ristorazione per i soli clienti alloggiati è consentita, come prima, senza limiti di orario ma dalle 18 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio sarà consentita solo con servizio in camera, per evitare i cenoni.
Mentre in area arancione era possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune ora è chiaramente possibile spostarsi ovunque, purché si rimanga nell’area gialla.
Adesso è possibile raggiungere la seconda casa se si trova in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Anche in zona gialla, permane il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, esteso nella notte di Capodanno, fino alle 7 dell’1 gennaio. In quelle ore sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà comunque vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni e nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio 2021 è vietato anche lo spostamento tra comuni, a meno che non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.